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Cosa sono i contratti di solidarietà

Categoria: Lavoro
Mar 15, 2022
Redazione
Cosa sono i contratti di solidarieta

Il sistema di welfare del nostro Paese prevede diverse forme di ammortizzatori sociali, come la Cassa integrazione e l’indennità di disoccupazione, alle quali si aggiungono anche i cosiddetti contratti di solidarietà

Si tratta, come vedremo più avanti nel corso di questo articolo, di una forma di sostegno a imprese e lavoratori per far fronte a un momento di difficoltà o, a determinate condizioni, per favorire un incremento dell’organico. 

In questo articolo analizzeremo cosa sono i contratti di solidarietà e quali sono le differenze tra quelli difensivi ed espansivi, ma anche tra le tipologie A e B, con i relativi requisiti. Vedremo, poi, come funziona la procedura di attivazione.

Infine scopriremo come funziona e a quanto ammonta il contributo Enfea per trattamenti individuali di integrazione salariale.

Cosa sono i contratti di solidarietà

Come accennato prima, i contratti di solidarietà sono stati introdotti nel lontano 1984, con la legge n.863 del 19 dicembre 1984, recante “misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

Questi contratti non sono altro che un tipo di ammortizzatore sociale, siglato in accordo tra azienda e organizzazioni sindacali, e consiste in una riduzione dell’orario di lavoro senza una conseguente perdita totale della retribuzione del lavoratore.

In poche parole, le lavoratrici ed i lavoratori accettano la riduzione del numero di ore lavorate, e la differenza retributiva tra le ore che avrebbero dovuto lavorare originariamente e quelle effettivamente prestate viene integrata dall’INPS.

Perché le aziende dovrebbero aver bisogno di ricorrere a questo ammortizzatore sociale? Beh, le ragioni potrebbero essere due, per questo motivo il legislatore ha predisposto due tipologie di contratti di solidarietà.

Approfondiamo.

Contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi

Come accennato, la normativa vigente prevede l’esistenza di due diversi tipi di contratti di solidarietà, denominati difensivi ed espansivi.

Vediamo insieme in cosa differiscono.

  • Contratti di solidarietà difensivi: i lavoratori accettano di ridurre l’orario di lavoro, e di conseguenza lo stipendio, per consentire all’azienda di affrontare un particolare periodo di difficoltà evitando, così, di ricorrere ai licenziamenti. Insomma, il datore di lavoro e i lavoratori si accordano per salvare contemporaneamente l’azienda e i posti di lavoro;
  • Contratti di solidarietà espansivi: consiste nel ridurre lo stipendio dei lavoratori già in organico per assumere nuovi dipendenti. Si opta per questa seconda tipologia quando l’intenzione dell’impresa non è far fronte a un momento di difficoltà ma quello di aumentare l’organico, in genere per gestire un aumento della produzione temporaneo.

Il D.Lgs. 185/2016 prevede, inoltre, la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, un’opportunità a cui è possibile accedere soltanto a due condizioni:

  • i contratti di solidarietà difensivi oggetto di trasformazione devono essere in corso da almeno 12 mesi;
  • la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore a quella precedentemente concordata.

I lavoratori hanno diritto a un’integrazione salariale:

  • a carico dell’INPS per il 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto;
  • a carico del datore di lavoro per il restante 50%, fino a integrare il trattamento salariale previsto originariamente.

Come spiegato nell’introduzione, i contratti di solidarietà non sono infatti un ammortizzatore sociale finalizzato solo ed esclusivamente al salvataggio dei posti di lavoro esistenti, ma possono essere sfruttati anche per favorire un aumento dell’occupazione. 

Contratti di solidarietà di Tipo A e di Tipo B

I contratti di solidarietà, oltre a differenziarsi in difensivi ed espansivi, si dividono in altre due tipologie:

  • Contratti di solidarietà di Tipo A: si applicano alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • Contratti di solidarietà di Tipo B: si applicano alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, nonché alle aziende artigiane.

Vediamo in cosa consistono e come si strutturano. 

Contratti di solidarietà di Tipo A

I contratti di Tipo A hanno la medesima finalità associata già ai contratti difensivi, ovvero evitare i licenziamenti in azienda, e possono essere utilizzati solo da quelle aziende in possesso dei requisiti per richiedere la CIGS

Ci riferiamo, quindi, a:

  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;
  • imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.

Con i contratti di Tipo A la riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile, e non deve superare l’80% del totale previsto dal CCNL, per una durata massima di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (entro un limite di 36 nel Mezzogiorno).

Per quanto riguarda, infine, la retribuzione, per i contratti di Tipo A l’INPS eroga un’integrazione pari all’80% della paga perduta dai lavoratori.

Contratti di solidarietà di Tipo B

A differenza di quelli di Tipo A, i contratti di solidarietà di Tipo B si applicano solo alle aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla CIGS e alle imprese artigiane

Nel dettaglio: 

  • imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.

In questo caso la riduzione non può superare il 50% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti, per un massimo di 24 mesi.

Per i contratti di Tipo B è previsto un contributo INPS pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda.

Procedura di attivazione dei contratti di solidarietà

L’attivazione dei contratti di solidarietà segue la procedura indicata dall’art. 14 del D.Lgs. 148/2015.

L’azienda, in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, deve fare una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

Dopodiché, è possibile procedere a un esame congiunto tra le parti della situazione aziendale, al fine di tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione; nel caso delle imprese fino a 50 dipendenti l’intervallo di tempo è più stringente, pari a 10 giorni.

In seguito alla stipula del contratto di solidarietà con i sindacati, l’impresa deve fare richiesta dell’integrazione salariale al Ministero del Lavoro, allegando l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati. 

Il Decreto ministeriale di concessione del trattamento viene emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.Dopo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l’azienda deve presentare domanda di autorizzazione alla sede territoriale dell’INPS.

Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

L’Ente Bilaterale Enfea riconosce un contributo per trattamenti individuali di integrazione salariali. 

In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) la lavoratrice o il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

  • € 500 per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale;
  • € 250 nel caso di rapporto di lavoro part-time (almeno al 50% la prestazione può essere richiesta per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore);
  • Infine, nel caso di rapporti part time oltre il 50% e fino al 99% verrà riproporzionata la cifra di € 500 all’effettivo orario e così pure le ore necessarie di cassa integrazione per maturare il requisito.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell’azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
  • copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall’intervento nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre). 

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è: entro il 31 marzo dell’anno successivo a condizione che sia perfezionato il requisito soggettivo previsto dal Regolamento, consultabile qui.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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