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Cosa sono i contratti di solidarietà

Categoria: Lavoro
Mar 15, 2022
Redazione
Cosa sono i contratti di solidarietà

Il sistema di welfare del nostro Paese prevede diverse forme di ammortizzatori sociali, come la Cassa integrazione e l’indennità di disoccupazione, alle quali si aggiungono anche i cosiddetti contratti di solidarietà

Si tratta, come vedremo più avanti nel corso di questo articolo, di una forma di sostegno a imprese e lavoratori per far fronte a un momento di difficoltà o, a determinate condizioni, per favorire un incremento dell’organico. 

Introdotti nel 1984, i contratti di solidarietà non hanno avuto una grandissima applicazione nel corso degli anni, ma la crisi economica scatenata dalla Pandemia ha reso necessario ricorrere ad ogni tipologia di ammortizzatore sociale disponibile, potenziandoli. È quello che è successo anche con i contratti di solidarietà, leggermente modificati con la legge di bilancio 2022.

Ma andiamo in ordine, e vediamo cosa sono i contratti di solidarietà, cosa prevedono secondo la normativa originaria e quali sono le novità per il 2022.  

Cosa sono i contratti di solidarietà

Come accennato prima, i contratti di solidarietà sono stati introdotti nel lontano 1984, con la legge n.863 del 19 dicembre 1984, recante “misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

Questi contratti non sono altro che un tipo di ammortizzatore sociale, siglato in accordo tra azienda e organizzazioni sindacali, e consiste in una riduzione dell’orario di lavoro senza una conseguente perdita totale della retribuzione del lavoratore.

In poche parole, i lavoratori accettano di ridursi il numero di ore lavorate, e la differenza retributiva tra le ore che avrebbero dovuto lavorare originariamente e quelle effettivamente prestate viene integrata dall’INPS.

Perché le aziende dovrebbero aver bisogno di ricorrere a questo ammortizzatore sociale? Beh, le ragioni potrebbero essere due, per questo motivo il legislatore ha predisposto due tipologie di contratti di solidarietà.

Approfondiamo.

Contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi

Come accennato, la normativa vigente prevede l’esistenza di due diversi tipi di contratti di solidarietà, denominati difensivi ed espansivi.

Vediamo insieme in cosa differiscono.

  • Contratti di solidarietà difensivi: i lavoratori accettano di ridurre l’orario di lavoro, e di conseguenza lo stipendio, per consentire all’azienda di affrontare un particolare periodo di difficoltà evitando, così, di ricorrere ai licenziamenti. Insomma, il datore di lavoro e i lavoratori si accordano per salvare contemporaneamente l’azienda e i posti di lavoro;
  • Contratti di solidarietà espansivi: consiste nel ridurre lo stipendio dei lavoratori già in organico per assumere nuovi dipendenti. Si opta per questa seconda tipologia quando l’intenzione dell’impresa non è far fronte a un momento di difficoltà ma quello di aumentare l’organico, in genere per gestire un aumento della produzione temporaneo.

Come spiegato nell’introduzione, i contratti di solidarietà non sono infatti un ammortizzatore sociale finalizzato solo ed esclusivamente al salvataggio dei posti di lavoro esistenti, ma possono essere sfruttati anche per favorire un aumento dell’occupazione. 

Di fatto, però, i contratti di solidarietà espansivi sono stati molto poco usati finora, ma nel 2022 le cose potrebbero cambiare. 

Contratti di solidarietà di Tipo A e di Tipo B

I contratti di solidarietà, oltre a differenziarsi in difensivi ed espansivi, si dividono in altre due tipologie:

  • Contratti di solidarietà di Tipo A: si applicano alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • Contratti di solidarietà di Tipo B: si applicano alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, nonché alle aziende artigiane.

Vediamo in cosa consistono e come si strutturano. 

Contratti di solidarietà di Tipo A

I contratti di Tipo A hanno la medesima finalità associata già ai contratti difensivi, ovvero evitare i licenziamenti in azienda, e possono essere utilizzati solo da quelle aziende in possesso dei requisiti per richiedere la CIGS

Ci riferiamo, quindi, a:

  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • imprese di pulizie con più di 15 dipendenti;
  • imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti.

Con i contratti di Tipo A la riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile, e non deve superare il 60% del totale previsto dal CCNL, per una durata massima di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (entro un limite di 36 nel Mezzogiorno).

Per quanto riguarda, infine, la retribuzione, per i contratti di Tipo A l’INPS eroga un’integrazione pari al 60% della paga perduta dai lavoratori.

Contratti di solidarietà di Tipo B

A differenza di quelli di Tipo A, i contratti di solidarietà di Tipo B si applicano solo alle aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla CIGS e alle imprese artigiane

Nel dettaglio: 

  • imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.

In questo caso la riduzione non può superare il 50% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti, per un massimo di 24 mesi.

Per i contratti di Tipo B è previsto un contributo INPS pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda.

Contratti di solidarietà 2022: le novità

La legge di bilancio 2022 ha introdotto alcune novità relative ai contratti di solidarietà, al fine di favorire l’accesso anche a quelle imprese prima escluse da questa forma di ammortizzatore sociale. 

Le novità sono due, e riguardano la platea di riferimento e la riduzione di orario, entrambe ampliate. 

Per quanto riguarda la platea dei potenziali fruitori dei contratti di solidarietà, la legge di bilancio ha sancito un importante allargamento, garantendone l’accesso anche alle imprese con più di 15 dipendenti non coperte dai Fondi di solidarietà bilaterali, da quelli alternativi e dai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Questo ampliamento permetterà in particolare alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio, agli alberghi o alle imprese del settore dello spettacolo – fortemente colpite dalla pandemia – di accedere ai contratti di solidarietà per far fronte alla crisi economica attuale

Per quanto concerne, invece, la riduzione dell’orario di lavoro consentita, la soglia viene aumentata fino all’80% (addirittura fino al 90% per singolo lavoratore), a fronte di un limite precedente fissato al 60%. 

Invitiamo a leggere questo utile articolo di approfondimento pubblicato da IPSOA per maggiori delucidazioni in merito alle novità 2022 sui contratti di solidarietà.  

Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

L’ente bilaterale Enfea riconosce un Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariali. 

In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a: 

  • a1. € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
  • a2. € 800,00 (ottocento/00) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione. Secondo quanto previsto dall’accordo del 5/5/2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell’azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (CIGO, CIGS, CDS, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
  • copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall’intervento nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre). 

Il termine ultimo di presentazione della richiesta è entro tre mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.enfea.it.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

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