EnfeaNews

 Il portale informativo della Piccola e Media Impresa

Obbligo polizze catastrofali: cosa c’è da sapere

Categoria: Normative
Apr 18, 2025
Redazione
Obbligo polizze catastrofali

Uno dei temi al centro del dibattito politico ed economico è stato il decreto attuativo n. 18/2025, che definisce le modalità operative dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali per le imprese italiane ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024). 

Con l’entrata in vigore di questa normativa, le aziende che possiedono determinati beni iscritti a bilancio devono gradualmente adeguarsi a nuove disposizioni.

L’obiettivo è incentivare la protezione dai danni causati da eventi naturali estremi, come alluvioni, terremoti, frane, esondazioni e inondazioni. 

Il decreto legge n. 39 del 31 marzo 2025 stabilisce tempi e modalità di questo ingresso graduale, prorogando i tempi di adeguamento per le piccole e medie imprese.

Per assicurare che l’obbligo di ingresso graduale venga applicato in modo chiaro ed efficace, e per favorire un confronto ampio durante l’iter di conversione in legge, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha attivato un tavolo di monitoraggio. A questo tavolo partecipano rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS.

Cerchiamo di chiarire innanzitutto quali sono i tempi della proroga introdotta e poi di analizzare cosa cambierà per le imprese, quali categorie sono interessate e quali sono le principali novità in termini di copertura assicurativa.

Cosa sono le polizze catastrofali

Le polizze catastrofali sono contratti assicurativi che tutelano le imprese dai danni derivanti da eventi naturali catastrofali, come alluvioni, terremoti, frane e altre calamità naturali. Sono esclusi dal decreto 18/2025 i danni causati per attività diretta dell’uomo o in conseguenza di conflitti armati, atti terroristici o danni relativi a inquinamento e contaminazione.

Queste polizze sono obbligatorie per le aziende che possiedono beni iscritti a bilancio, come terreni, edifici, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali

L’obbligo si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese.

L’assicurazione copre i danni causati da tali eventi fino al cosiddetto massimale o limite di indennizzo, l’“importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che puo’ essere minore o uguale alla somma assicurata” (decreto attuativo 18/25) prevedendo uno “scoperto”, ovvero una parte del danno che rimane a carico dell’impresa

Quali sono i termini della proroga prevista per le PMI?

Vista la difficoltà delle PMI ad adeguarsi in tempo agli obblighi definiti dal primo decreto, è stata introdotta una proroga per le imprese di piccole e medie dimensioni e per le microimprese.

Il decreto di proroga del 31 marzo 2025 prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sia differito come segue:

  • per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026.

Per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.

Che cosa stabiliva il decreto attuativo 18/2025?

Nel decreto attuativo n. 18/2025, venivano individuati i dettagli dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, previsto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che riportiamo di seguito:

  • Obbligo di polizza: le imprese che hanno beni iscritti a bilancio (terreni, edifici, impianti, macchinari, attrezzature) devono stipulare polizze assicurative per coprire i danni derivanti da eventi naturali catastrofali.
  • Adeguamento delle polizze: le polizze esistenti devono essere adeguate alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile. Per le nuove stipule, l’adeguamento deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
  • Garanzia di SACE: la SACE S.p.A. – gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – offrirà garanzie alle compagnie di assicurazione per aumentare la resilienza delle imprese italiane, coprendo fino al 50% degli indennizzi pagati alle aziende, con un limite di spesa di 5 miliardi di euro per il 2025.

A chi si applica l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali? 

Come già spiegato, l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali riguarda principalmente le imprese che possiedono beni iscritti a bilancio e che utilizzano terreni, edifici, impianti, macchinari e attrezzature per l’esercizio dell’attività aziendale. 

Sono escluse dall’obbligo di assicurazione le imprese agricole (che sono coperte dal Fondo mutualistico nazionale) e le imprese i cui beni immobili siano gravati da abusi edilizi o siano privi di autorizzazioni edilizie.

L’obbligo di stipula vale anche per il terzo settore?

L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali riguarda principalmente le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali

Gli enti non lucrativi e quelli del Terzo Settore sono tenuti a stipulare le polizze solo se iscritti al registro delle imprese. 

Se iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e non al registro delle imprese, non sono soggetti a questo obbligo

Tuttavia, alcune pubbliche amministrazioni potrebbero richiedere questa copertura in concomitanza con determinate concessioni. Le tempistiche per l’adeguamento, come per le imprese, variano in base alla dimensione dell’ente.

Come si calcolano i premi assicurativi?

Il premio assicurativo è calcolato proporzionalmente al rischio. Alcuni fattori presi in considerazione sono:

  • la localizzazione e la vulnerabilità dei beni;
  • I dati storici e i modelli predittivi che valutano la probabilità di eventi catastrofali;
  • le misure preventive adottate dalle imprese per mitigare i rischi.

I premi dovranno essere aggiornati periodicamente per riflettere l’evoluzione dei rischi, dei valori economici e delle conoscenze scientifiche, considerando anche il principio di mutualità e la necessità di mantenere la solidità finanziaria delle compagnie assicurative.

Quali sono gli importi dell’indennizzo e dello scoperto?

L’articolo 7 del decreto definisce i seguenti criteri per la definizione dei massimali e limiti di indennizzo:

  • Fino a 1 milione di euro: il massimale corrisponde interamente alla somma assicurata.​
  • Da 1 milione a 30 milioni di euro: il massimale deve corrispondere ad almeno il 70% della somma assicurata.​
  • Oltre 30 milioni di euro: la determinazione dei massimali è oggetto di negoziazione tra le parti coinvolte.

Per le assicurazioni relative ai terreni, la copertura è fornita nella forma a “primo rischio assoluto”, cioè fino al massimale, in proporzione alla superficie assicurata.

Che cosa succede in caso di mancato adeguamento delle imprese?

L’articolo 1 comma 102 della Legge n 213/2023 prevede che si tenga conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di “sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici” anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Non sono dunque previste sanzioni dirette per le aziende in caso di mancato adeguamento, ma le conseguenze derivanti dalla perdita di accesso a fondi e sostegni economici di varia natura potrebbero avere comunque effetti deleteri sulla gestione aziendale e sulla produttività.

Per ulteriore chiarezza, il MIMIT ha pubblicato un elenco di domande frequenti relative alle polizze catastrofali discusse nel Decreto 18/2025.

I temi coperti vanno dall’eventuale obbligo di stipula per le imprese che utilizzano beni in affitto o leasing, al caso dei beni con abusi edilizi, che risultano esclusi dall’obbligo, o dei beni in costruzione, che non rientrano tra quelli assicurabili, alle polizze collettive

Conclusione

L’introduzione dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali rappresenta una misura importante per proteggere le imprese italiane dai rischi legati agli eventi naturali estremi, specialmente in un territorio ad alto rischio idrogeologico come il nostro.

Le nuove misure cercano dunque di migliorare la resilienza delle aziende, allentando i tempi di adeguamento alla norma già vigente per le piccole e medie imprese, che costituiscono gran parte delle realtà produttive italiane.

ENFEA è l’ente bilaterale costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Scopri la nuova procedura per richiedere le prestazioni messe a disposizione da Enfea