L’imposta di bollo, da pagare acquistando le cosiddette marche da bollo, rappresenta un prelievo fiscale dello Stato volto a certificare l’ufficialità di determinati atti e documenti.
In questo articolo definiremo il concetto di imposta e di marca da bollo, andando a spiegare nel dettaglio le finalità, gli importi e le diverse modalità di pagamento.
Vedremo, poi, quando un soggetto titolare di partita IVA è tenuto ad applicare la marca da bollo alle proprie fatture e in che misura.
Scopriremo, inoltre, come assolvere all’obbligo di legge nel caso della fatturazione elettronica, che di fatto dematerializza il documento fiscale, richiedendo una modalità di pagamento digitale anche dell’imposta.
Infine, vedremo quali sono le conseguenze in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
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Cos’è l’imposta di bollo?
L’imposta di bollo è un prelievo fiscale che in Italia viene applicato su determinati documenti, contratti e atti, sia cartacei che digitali.
Lo scopo è quello di marcare questi documenti, sia temporalmente che fisicamente, al fine di renderli ufficiali e legalmente validi. Per questo motivo, per applicare l’imposta sul documento si utilizza la cosiddetta marca da bollo, un bollino adesivo emesso dallo Stato che indica sia l’importo della singola marca sia la sua data di emissione.
In sostanza, l’imposta di bollo si paga per conferire validità a documenti, come contratti, estratti conto bancari, fatture (come vedremo in seguito), atti notarili, certificati, ecc.
Il pagamento dell’imposta può avvenire in due modalità:
- acquistando le marche da bollo adesive, tipicamente in tabaccheria, per i documenti cartacei;
- attraverso versamenti elettronici per i documenti, tema di cui parleremo diffusamente nei prossimi paragrafi.
L’importo dell’imposta di bollo non è identico per tutti i documenti, atti e contratti per i quali è obbligatorio versarla, ma varia in base al tipo di documento e alla sua importanza.
Ad esempio, per i contratti di affitto il costo è di 16 euro ogni quattro facciate oppure ogni 100 righe, mentre per i conti correnti bancari dei soggetti privati l’imposta è fissa e pari 34,20 euro all’anno e deve essere versata se la media sul conto è giacenza media superiore ai 5.000 euro.
A quanto ammonta l’imposta di bollo sulle fatture?
Per quanto riguarda le fatture, su questi documenti l’importo dell’imposta di bollo è pari a 2 euro, ma la marca deve essere applicata soltanto in determinati casi specifici.
Nello specifico, si applica solo alle fatture non soggette a IVA.
Un classico esempio è quella delle fatture dei medici, che per legge non devono essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (dunque nel conteggio della fattura non contengono anche l’IVA), oppure le fatture dei professionisti che applicano il regime forfettario al calcolo delle imposte, poiché nel loro caso, tra le semplificazioni previste, c’è anche il mancato assoggettamento all’IVA.
Inoltre, alle fatture non soggette a IVA le marche da bollo si applicano soltanto se l’importo della fattura supera il valore di 77,47 euro.
Com’è facile intuire, i titolari di partita IVA non sono tenuti ad applicare la marca da bollo di 2 euro su ogni singola fattura se sono soggetti all’applicazione dell’IVA.
In sintesi, quando si emette una fattura senza IVA che supera i 77,47 euro occorre indicare l’imposta di bollo sul documento e, se la fattura è cartacea, attaccare fisicamente la marca da bollo, facendo attenzione che la data di emissione della marca sia antecedente o al massimo contestuale alla data della fattura, pena l’invalidità del documento.
Nel caso di fatture elettroniche, l’imposta viene pagata tramite un versamento periodico con l’Agenzia delle Entrate, come vedremo tra un attimo.
Come si applicano le marche da bollo sulle fatture elettroniche?
Come abbiamo visto, anche alle fatture elettroniche occorre applicare l’imposta di bollo, proprio come accade per i documenti cartacei.
Parliamo, in questo caso, di “bollo virtuale”, dal momento che la fattura elettronica è un documento digitale e non cartaceo.
In questo caso, dunque, è necessario, attraverso il software di fatturazione elettronica che si utilizza, includere tra i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche un’annotazione che confermi l’assolvimento dell’imposta di bollo.
I contribuenti sono poi tenuti a versare periodicamente l’ammontare dell’imposta di bollo accumulata nel corso dei trimestri, utilizzando il modello F24.
Dunque, l’importo da versare trimestralmente è pari al numero di fatture soggette all’imposta (dunque esenti IVA e di importo superiore a 77,47 euro) moltiplicato per 2 euro.
Il pagamento può avvenire soltanto in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
- home banking o mobile banking, attraverso il proprio conto corrente;
- direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate se il contribuente ha IBAN registrato sul portale.
I versamenti devono essere eseguiti, come detto, con cadenza trimestrale rispettando il seguente calendario:
- per le fatture del primo trimestre, entro il successivo 31 maggio;
- per il secondo trimestre, 30 settembre;
- per il terzo trimestre, 30 novembre;
- per il quarto trimestre, la scadenza slitta al 28 febbraio dell’anno successivo.
Tuttavia, è possibile accorpare e rimandare i pagamenti nel caso in cui:
- l’importo da pagare per il primo trimestre non superi i 5.000 euro. In questo caso, si può rinviare il versamento al 30 settembre;
- l’importo totale da versare per primo e secondo trimestre non superi i 5.000 euro. In questa eventualità, è possibile pagare il bollo dei primi tre trimestri in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Mentre per il quarto trimestre la scadenza resta fissata al 28 febbraio dell’anno successivo, indipendentemente dall’importo da versare.
Per approfondire l’argomento “fatturazione elettronica”, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Codice destinatario (SDI): cos’è, dove si trova, come si usa.
Sanzioni per il mancato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Oltre a dare valore legale ai documenti, il pagamento dell’imposta di bollo è un obbligo di legge che comporta delle sanzioni nel caso in cui non venga assolto correttamente.
Nel caso della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate incrocia le informazioni ricevute attraverso gli F24 con quelle delle fatture che non presentano l’annotazione dell’imposta ma che, in base alle regole sopra esposte, ne sono comunque soggette.
In caso di mancata applicazione e versamento dell’imposta di bollo, la sanzione va dai 2 ai 10 euro per ciascun documento da regolarizzare, cioè da 1 a 5 volte l’importo da versare, in aggiunta a quanto dovuto per l’imposta stessa.
In conclusione, con la fatturazione elettronica occorre fare attenzione, innanzitutto alla corretta indicazione del bollo assolto virtualmente sul documento trasmesso digitalmente all’Agenzia delle Entrate, e poi all’effettivo versamento del dovuto entro le scadenze prestabilite, al fine di non incorrere in sanzioni che possono arrivare a quintuplicare l’importo dovuto.
Per ulteriori approfondimenti, consigliamo di consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.