La pandemia, la crisi economica conseguente e, in tempi più recenti, la guerra in Ucraina, hanno prodotto una situazione di grande difficoltà per famiglie e imprese, che si è tradotta in un record di cartelle esattoriali emesse.
Per questo motivo il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il Ddl di conversione in legge del cosiddetto “Decreto Aiuti”, che contiene alcune novità in merito alle tasse non pagate e, più nello specifico, alla rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Ma cosa cambia per le cartelle esattoriali con l’approvazione delle nuove norme? Scopriamolo insieme.
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Rateizzazione cartelle esattoriali
La novità principale riguarda le modalità di rateizzazione delle cartelle esattoriali, ovvero le procedure di recupero delle imposte non versate, aggravate da more, sanzioni e interessi, che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti non in regola.
Fino ad ora era possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale ricevuta secondo questo schema:
- per i debiti fino a € 60.000,00, un piano di rientro in un massimo di 72 rate (quindi 6 anni), senza dover dimostrare la condizione di difficoltà economica nella quale versa il contribuente e che gli impedisce di saldare quanto dovuto;
- per i debiti superiori ai € 60.000,00, un piano di rientro di un massimo di 72 rate, ma solo allegando un documento ISEE per dimostrare la condizione di difficoltà economica.
Cosa cambia con il Decreto Aiuti?
Il Governo ha innalzato la soglia di debito per il quale è possibile richiedere la rateizzazione a € 120.000,00, senza dover allegare nessuna documentazione dalla quale si possa evincere la situazione economica in cui versa il contribuente, il doppio di quanto previsto fino a questo momento.
Ma non solo. Viene esteso anche il periodo massimo di rateizzazione. Alla modalità ordinaria, che prevede la suddivisione dell’importo in un massimo di 72 rate, da pagare quindi in 6 anni, si aggiunge una modalità straordinaria, con 120 rate da saldare in 10 anni.
Debiti separati
Un’altra novità relativa alle cartelle esattoriali riguarda i cosiddetti debiti separati. Cosa vuol dire? In presenza di debiti nei confronti dell’erario, il contribuente non poteva richiedere il rateizzo solo per una parte di essi, ma doveva procedere alla rateizzazione dell’intero importo.
Inoltre, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella e ne richiede la rateazione, la domanda viene rigettata, a meno che non provveda al saldo di tutto lo scaduto.
Con le nuove norme contenute nel Decreto Aiuti, invece, sarà possibile gestire i debiti separati e richiedere la rateizzazione anche solo per una parte di quanto dovuto, ovvero per ogni singola richiesta di saldo del debito.
Anche il limite di € 120.000,00 prima indicato non si applicherà alla totalità dei debiti contratti dal contribuente, ma per ogni singola istanza.
Decadenza della rateizzazione
Infine, cambiano anche i tempi per la decadenza del piano di rateizzazione. Quando il contribuente richiede la dilazione del pagamento, deve provvedere a pagare le singole rate così come previsto. Se questo non avviene, rischia di andare incontro al decadimento del piano.
Fino ad ora era prevista la decadenza dopo 5 rate non pagate, che vengono aumentate a 8 con il nuovo Decreto Aiuti. Inoltre, il venir meno del beneficio del termine per uno dei piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute.
Detto questo, però, il debito per il quale è decaduto il piano di rateizzo non potrà più essere dilazionato, ma si è riammessi al piano di rientro decaduto versando per intero le rate pregresse.